Search

Il potere senza limiti

Il potere senza limiti

Chiunque militi in un movimento che intende opporsi alle disuguaglianze politiche, economiche e sociali è abituato al fatto che, spesso, si trovi nelle sue azioni dal lato sbagliato della legge, in nome di una superiore moralità – per usare una terminologia kantiana un po’ retro’, ma efficace. Questo fa sì che quando il suo dettato morale e quelle che dovrebbe essere il dettato legale coincidono e che è lo Stato a trovarsi, sostanzialmente, dall’altro lato, sia difficile accorgersene e/o dargli il giusto rilievo al fine dell’analisi: dalla lettura dei vari volantini, documenti e prese di posizione susseguitisi in queste settimane alla repressione, da parte delle forze dell’ordine, delle varie manifestazioni antifasciste, l’impressione è che ciò sia accaduto proprio in questa occasione. Ora la questione non è per nulla rivendicare di essere, una volta tanto, dal lato giusto della legge, perché sappiamo bene che questo non è affatto un valore in sé – le peggiori nefandezze sono state coperte dal mantello di una qualche norma, cosa che dimenticano assai spesso i portatori della retorica della “legalità”. La questione è, invece, capire cosa significa che lo Stato in questo contesto abbia calpestato platealmente la “legalità”.

Ripercorriamo brevemente gli eventi che abbiamo evocato. Da molto tempo e, recentemente, con maggiore evidenza mediatica in occasione delle recenti campagne elettorali, i “movimenti” organizzano manifestazioni per contestare le iniziative di vario genere messe in atto da formazioni dichiaratamente fasciste e, in occasione di queste, incontrano con costanza, indice di precisi ordini ministeriali, la resistenza e la repressione delle forze dell’ordine. Dopo gli eventi repressivi, neanche a dirlo, parte la campagna mediatica ed ideologica criminalizzatrice dei movimenti antifascisti. Storia vecchia, ma che negli ultimi tempi ha avuto un’accelerazione degna di nota, giungendo ultimamente fino alla richiesta di licenziamento dal posto di lavoro pubblico per una partecipante.

Eppure, dal punto di vista strettamente giuridico, ognuna di queste manifestazioni andrebbe catalogata come portatrice di una “notizia di reato” verso le stesse forze dell’ordine, che sarebbero tenute legalmente ad intervenire non contro le manifestazioni, ma contro le iniziative fasciste in atto che, invece, difendono – lo ripetiamo, con una pervicacia indice di esplicite direttive governative. È noto infatti come la Costituzione reciti solennemente e senza ambiguità – nella XII disposizione transitoria e finale – “È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.” Inoltre, come parziale applicazione e rafforzamento del dettato costituzionale, la legge 20 giugno 1952, n. 645 in materia di apologia del fascismo, sanziona “chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità” di riorganizzazione del disciolto partito fascista, e “chiunque pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche”.

Se ciò non bastasse, la legge 25 giugno 1993, n. 205 nota come “Legge Mancino”, rincara ancora la dose, affermando che “”Salvo che il fatto costituisca più grave reato, (…) è punito: (…) chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; (…) [e] chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. (…) chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi [fascisti] è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila.” Inoltre lo stesso articolo vieta la propaganda fascista e razzista negli stadi, disponendo che “è vietato l’accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli” di cui sopra. É punito anche “chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche”.

Il dettato costituzionale e quello del diritto penale sono inequivocabili e, per restare nell’attualità, in base al principio del sovraordinamento gerarchico delle norme, il fatto che il ministero dell’interno abbia ammesso tali organizzazioni all’interno della dinamica elettorale non ha alcun valore giuridico (lex superior derogat inferiori…). Per di più, a differenza di decenni passati, queste organizzazioni sono addirittura “reo confesse” delle loro intenzioni e lo dichiarano senza alcuna remora, tra “siamo i fascisti del terzo millennio” ed amenità varie. In teoria, non ci dovrebbe essere storia: ammesso pure che le forze dell’ordine non conoscano la situazione appena descritta, il solo fatto di entrare in contatto con le suddette manifestazioni fa sì che queste gli diano notizia del reato, verso il quale loro dovrebbero agire repressivamente all’istante.

Ora, nell’art. 42 della Costituzione della Repubblica Italiana si riconosce il diritto alla proprietà privata e numerose norme del diritto penale e civile la garantiscono. La situazione sovradescritta dovrebbe perciò avere questo parallelo: un gruppo di cittadini che danno notizia di una rapina in atto, sarebbero anche disposti ad impedirla in prima persona, e le forze dell’ordine che li carica, li arresta e garantisce la libera attuazione della rapina, coprendo alla fine l’allontanamento dei rapinatori dal luogo del reato. Il tutto ripetutamente e con i grandi media ad elogiarne l’operato.

Che senso ha tutto questo? Apparentemente nessuno, se si resta nel mondo delle astrazioni giuridiche. Se si entra nel mondo dei rapporti di forza e delle dinamiche del potere politico, ne ha tanto.

Ora, una Costituzione dovrebbe essere una norma generale, sovraordinata a qualunque altra, con lo scopo, almeno teorico, di limitare il potere politico: gli dice, insomma, cosa non può fare e cosa non può non fare. Nel caso specifico della XII disposizione transitoria e finale, in pratica, al potere politico, esecutivo e giudiziario dice da un lato che non può ammettere nel dibattito politico e nella generale dinamica sociale una formazione che abbia come scopo l’abolizione delle libertà politiche, civili e sindacali e la dittatura del proprio partito unico e, dall’altro lato, che non può non intervenire repressivamente se una tale formazione si palesi. Questa disposizione ha avuto, tra l’altro, effetto per moltissimi anni: i vari gruppi di estrema destra, dal Movimento Sociale Italiano al più piccolo dei gruppetti fattualmente neofascisti, facevano estrema attenzione a quello che dicevano ed evitavano accuratamente di dichiararsi pubblicamente per quello che erano. Era sicuramente un gioco delle parti, ma almeno dovevano rendere l’insincero omaggio del vizio alla virtù.

Oggi niente di tutto questo e gli eredi dei movimenti fascisti di allora possono palesarsi per quello che sono senza remore e siamo abituati ai paradossi giuridici che abbiamo descritto in precedenza al punto da non notarli più facilmente. Tutto questo significa, purtroppo, una sola cosa: lo Stato che, in linea di principio mal sopporta limiti, oggi sta mostrando di non sopportare l’ipotesi fascista come limite. Il fascismo – appunto, l’abolizione delle libertà politiche, civili e sindacali e la dittatura di un partito unico – è un’opzione che si riserva esplicitamente. Questo è l’arcano del paradosso di cui ci siamo occupati. Un arcano preoccupante.

Enrico Voccia


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/new.umanitanova/wp-content/themes/supermagpro/acmethemes/functions/pagination.php on line 104

Articoli correlati